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La Commissione Finanze della Camera ha dato il via libera, con osservazioni, allo schema di decreto legislativo che interviene su IVA, Terzo settore, crisi d’impresa e disciplina sportiva, in attuazione della legge delega fiscale n. 111/2023. Il provvedimento rappresenta un passaggio cruciale per l’armonizzazione tra diritto interno ed europeo, incidendo direttamente sul futuro degli enti del Terzo settore (ETS) e sulla gestione delle agevolazioni fiscali. Al centro del dibattito: la transizione dal regime di esclusione a quello di esenzione IVA, le ricadute sull’IRAP e il coordinamento con la riforma complessiva del non profit.
Via libera con osservazioni al decreto legislativo su Terzo settore
La Commissione Finanze della Camera ha espresso un parere favorevole con riserva sullo schema di decreto legislativo che disciplina (in attuazione della legge delega fiscale 111/2023) temi sensibili quali: il Terzo settore, la crisi d’impresa, lo sport e le nuove regole IVA. Tuttavia, il parere è corredato da una serie di osservazioni critiche, tese a salvaguardare le peculiarità del non profit e mitigare eventuali impatti fiscali indesiderati.
Tra le sollecitazioni più rilevanti, la Commissione invita il Governo a:
- Garantire la gradualità nell’adozione dell’orientamento comunitario, coordinandola con la riforma degli enti del Terzo settore, ma assicurando che anche dopo il 1° gennaio 2026 continui a sussistere un regime di esclusione dall’IVA per le operazioni svolte dagli enti associativi non commerciali.
- Evitare effetti distorsivi sull’IRAP per gli enti del Terzo settore che, dal 2026, opereranno secondo le nuove disposizioni del Titolo X del Codice del Terzo settore.
- Modificare gli articoli 3 (Prestazioni di servizi) e 10 (Operazioni esenti) del Testo unico IVA, sostituendo il riferimento—risalente—alle “organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)” con una dicitura aggiornata che faccia riferimento esplicito agli “enti del Terzo settore, escluse le imprese sociali costituite in forma societaria”. Nello specifico, al comma 1, n. 15) dell’art. 10, la Commissione propone di sostituire “enti del Terzo settore di natura non commerciale” con “enti del Terzo settore”.
Altre osservazioni focali riguardano la richiesta di esenzioni IVA mirate per settori particolari (es. associazioni di donatori di sangue, vigili del fuoco volontari), nonché l’urgenza di un’integrazione normativa affinché le novità IVA non compromettano la capacità degli enti non profit di svolgere le proprie attività.
Ambiti disciplinari interessati e criticità rilevanti
Di seguito una sintesi ampliata degli ambiti coinvolti e delle criticità identificate:
- Riforma del Terzo settore
- Il Titolo X del Codice del Terzo settore (artt. 79-89) è la parte normativa che potrà diventare pienamente operativa a partire dal 2026, ma finora molte disposizioni erano sospese in attesa del via libera della Commissione europea.
- Con il decreto legge 17 giugno 2025, n. 84 (convertito) è intervenuta:
- l’eliminazione del passaggio legato all’autorizzazione UE per l’entrata in vigore delle nuove regole (salvo per le disposizioni sui titoli di solidarietà, che restano sospese).
- la fissazione dell’operatività delle norme fiscali del Titolo X a decorrere dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025.
- Va introdotto un regime di neutralità fiscale nei casi di passaggio di beni da attività commerciale a istituzionale (art. 79-bis proposto), così da evitare plusvalenze immediate che graverebbero sull’ente.
- Anche le società sportive dilettantistiche (SSD) e le associazioni sportive dilettantistiche (ASD), se iscritte nel RUNTS o qualificate come enti del Terzo settore, verranno ricondotte al nuovo regime fiscale.
- Normativa IVA
- Alla data attuale, le operazioni di enti non commerciali godono di un regime di esclusione IVA; con il nuovo impianto, molte di queste operazioni passeranno a regimi di esenzione o, in qualche caso, a regime di imponibilità.
- Le modifiche previste agli artt. 3 e 10 e i nuovi criteri per le esenzioni sono direttamente richiesti dalla Commissione Finanze.
- Si ravvisa il rischio che, senza opportune salvaguardie, l’applicazione dell’IVA possa gravare pesantemente su enti che storicamente operano con margini ridotti o immettono beni/servizi a costo contenuto.
- IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive)
- La Commissione esprime preoccupazione che l’applicazione delle nuove disposizioni del Titolo X del Codice del Terzo settore possa modificare la base imponibile IRAP per gli ETS, comportando effetti penalizzanti.
- In particolare, se alcune attività precedentemente considerate non rilevanti o escluse venissero riclassificate come “commerciali”, gli enti rischierebbero un aumento dell’imponibile IRAP.
- Disciplina relative alla crisi d’impresa e sport
- Il decreto affronta anche disposizioni in materia di crisi d’impresa, che possono avere effetti sugli enti che svolgono attività economiche, anche marginali, nel contesto del Terzo settore.
- Nell’ambito sportivo, si prevede l’estensione del regime agevolato (ex Legge 398/1991) anche alle SSD, ma con modalità e parametri aggiornati.
- Occorre armonizzare la disciplina sportiva con le regole del Terzo settore, evitando doppie imposizioni o conflitti regolamentari.
- Armonizzazione normativa e transizioni
- È essenziale che il decreto preveda clausole transitorie, periodi di moratoria e semplificazioni operative, per evitare che molte realtà associative non riescano ad adeguarsi in tempo.
- È altresì opportuno che il decreto contenga una chiara mappa di compatibilità con gli atti normativi previgenti (Testo unico imposte, leggi speciali, regime 398/91, disposizioni regionali) e con le direttive UE.
- Un coordinamento puntuale con la giurisprudenza e la prassi dell’Agenzia delle Entrate sarà decisivo.
Cosa accadrà dal 1° gennaio 2026
In base al decreto legge 17 giugno 2025, n. 84 (e alle modifiche introdotte al Codice del Terzo settore), le disposizioni fiscali contenute nel Titolo X del CTS diventeranno operative a partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025.
Più precisamente:
- Il nuovo regime fiscale per gli ETS (enti del Terzo settore iscritti al RUNTS) sarà pienamente operativo dal 1° gennaio 2026.
- Le associazioni che oggi operano sotto lo status ONLUS dovranno individuare se aderire a una sezione del terzo settore e ridefinire la propria posizione entro i termini.
- Il regime IVA attuale (esclusione) verrà sostituito per molti tipi di operazioni con il regime di esenzione, a determinate condizioni, oppure con regime di imponibilità, a seconda della natura delle attività e della riconducibilità alle finalità istituzionali.
- Le disposizioni sul regime forfettario per gli enti non commerciali (artt. 80 e 86 del CTS) entreranno in vigore: per le attività con natura commerciale non prevalente, l’ente potrà optare per una determinazione agevolata del reddito secondo coefficienti prefissati.
- La Legge 398/1991, che ha regolato a lungo il regime agevolato per le associazioni e le ASD, non sarà più applicabile agli enti che rientrano nel nuovo perimetro ETS.
- Le plusvalenze generate dal passaggio di beni da attività commerciale a istituzionale potranno essere neutralizzate (o sospese) secondo la nuova disposizione introdotta (art. 79-bis).
Alcune disposizioni restano (ancora) soggette al via libera comunitario, in particolare quelle relative ai “titoli di solidarietà”.
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